DICHIARAZIONI DI CONSUMO
ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
I titolari di Licenza di Officina Elettrica emessa dall’Agenzia delle Dogane hanno l’obbligo di trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, la dichiarazione di consumo relativa all’annualità fiscale precedente. Il titolo II del Testo Unico delle Accise che disciplina il regime fiscale sull’energia elettrica (D.Lgs 504/95) all’art. 53, commi 1 e 2 individua i soggetti obbligati (al pagamento dell’accisa e agli adempimenti connessi) che devono presentare una dichiarazione prevista dal comma 8 del medesimo art. 53, al fine di fornire tutti gli elementi necessari per l’accertamento e liquidazione del debito d’imposta ove previsto.
SOGGETTI OBBLIGATI
I soggetti obbligati che devono presentare la dichiarazione prevista dal citato art. 53, vengono distinti in:
- esercenti officine di produzione o di acquisto di energia elettrica e, quindi, titolari di licenza di esercizio, rilasciata dall’Ufficio delle Dogane competente sull’impianto;
- esercenti attività di vendita dell’energia elettrica ai consumatori finali e, quindi, titolari di Autorizzazione rilasciata dall’Ufficio delle Dogane competente sulla sede legale.
Il successivo art. 53-bis, individua quei soggetti, diversi dai soggetti obbligati in quanto svolgono attività di produzione o di trasporto dell’energia elettrica senza consumarla in usi propri o venderla a consumatori finali (ossia esercenti officine di produzione dedicate alla totale cessione dell’elettricità prodotta e gestori degli elettrodotti per il trasporto o distribuzione), che sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione riepilogativa.
Non sono invece tenuti a presentare la dichiarazione di consumo gli impianti con potenza inferiore ai 20 kWp.
SANZIONI
Le sanzioni per il mancato invio delle dichiarazioni di consumo entro la scadenza del 31 marzo previste dall’art. 50 c.1 del D.lgs 504/1995 variano da 500 a 3.000 Euro.
Tutti i soggetti in possesso di una Licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane, sono inoltre tenuti al pagamento del diritto di Licenza entro il 16 dicembre di ogni anno.
Non sono invece tenuti a presentare la dichiarazione di consumo gli impianti con potenza inferiore ai 20 kWp.
Le sanzioni per il mancato invio delle dichiarazioni di consumo entro la scadenza del 31 marzo previste dall’art. 50 c.1 del D.lgs 504/1995 variano da 500 a 3.000 Euro.
Tutti i soggetti in possesso di una Licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane, sono inoltre tenuti al pagamento del diritto di Licenza entro il 16 dicembre di ogni anno.
NUOVA MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI DI CONSUMO
La compilazione e l’invio della dichiarazione dovrà essere assolto in forma telematica, utilizzando esclusivamente la Nuova Piattaforma di Accoglienza per l’interoperabilità, attraverso uno dei due distinti canali:
- MODALITA’ U2S – User to System
- MODALITA’ S2S – System to System
Non è più pertanto possibile procedere con l’elaborazione della dichiarazione di consumo attraverso il software rilasciato dall’Agenzia delle Dogane ma la dichiarazione dovrà essere compilata sul portale dell’Agenzia delle Dogane effettuando l’accesso con SPID/CNS (Modalità U2S).
In occasione dell’invio delle dichiarazioni annuali relative all’anno 2021 sono state introdotte alcune novità relative alle autorizzazioni necessarie per utilizzare l’applicazione (Dir. Prot. N. 0384462 del 14/10/2021).
Viene infatti introdotto il nuovo profilo autorizzativo denominato “sottoscrittore”, che nella modalità U2S consente la compilazione e l’invio definitivo dei dati, mentre nella modalità S2S abilita alla firma digitale dei dati predisposti in formato xml.
SI FORNISCE INOLTRE ASSISTENZA PER:
- VERBALI E RAVVEDIMENTI OPEROSI
- VERIFICA DICHIARAZIONI DI CONSUMO
- ASSISTENZA DURANTE ISPEZIONI DOGANALI
- VERIFICA AMMINISTRATIVA E DOCUMENTALE
- VARIAZIONE REGIME FISCALE S.E.U.